Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma


Sezione Italiana Dell'European Glaucoma Society


Statuto

ATTO COSTITUTIVO della ASSOCIAZIONE ITALIANA PER LO STUDIO DEL GLAUCOMA

1) È costituita, ai sensi dell'articolo 14 e seguenti del Codice Civile, una associazione denominata "Associazione Italiana per lo Studio del Glaucoma Sezione Italiana della European Glaucoma Society".

 

Sede Durata - Oggetto 

2) L'associazione ha sede in Torino, presso la Clinica Oculistica dell'Università. Il domicilio degli associati è ad ogni effetto presso la sede dell'associazione.

3) La durata dell'associazione è stabilita dalla data dell'atto costitutivo fino al trentun dicembre duemilacinquanta (31 dicembre 2050) e potrà essere prorogata per deliberazione dell'assemblea.

4) L'associazione è apolitica, aconfessionale, senza scopo di lucro, ed ha per oggetto:

a) Facilitare lo scambio di idee fra gli oculisti italiani in materia di studio del glaucoma;

b) Promuovere e contribuire al progresso delle scienze oftalmologiche, favorendo ogni iniziativa che miri all'incremento ed alla diffusione dello studio delle malattie glaucomatose, particolarmente mediante congressi e pubblicazioni scientifiche.

 

Associati 

5) Possono fare parte dell'associazione coloro che dedichino abitualmente la loro attività, in oftalmologia, allo studio del glaucoma, o che comunque diano il loro contributo allo sviluppo dell'associazione.

6) Gli associati si distinguono in associati fondatori, associati ordinari, associati onorari stranieri. Sono associati fondatori coloro che per particolari benemerenze nel campo dello studio e delle ricerche scientifiche sul glaucoma vengono chiamati a far parte dell'associazione. Essi si impegnano a versare una quota annua superiore a quella degli associati ordinari. Sono associati ordinari tutti coloro che accettano gli scopi dell'associazione attivamente operando nel campo della malattia glaucomatosa. Essi si impegnano a versare una quota annua periodicamente determinala dal Consiglio Direttivo. Sono associati onorari stranieri quegli oculisti stranieri di chiara fama invitati a partecipare alle riunioni dell'associazione, o che porteranno in esse particolari contributi scientifici.

7) Per assumere la qualità di associato è necessario presentare al Consiglio Direttivo una domanda controfirmata da due membri del Consiglio Direttivo, accompagnata dal deposito della eventuale quota di iscrizione che verrà rimborsata in caso di mancato accoglimento della domanda da parte del consiglio Direttivo. L'impegno dell'associazione è annuale e si intenderà successivamente rinnovato di anno in anno ove non venga data comunicazione contraria almeno tre mesi prima della scadenza del termine. 

Patrimonio

8) II patrimonio dell'associazione è costituito da:

a) Quote di versamento effettuate dagli associati per iscrizioni e rinnovazioni determinate annualmente dal Consiglio Direttivo

b) Sovvenzioni e contributi di Enti Pubblici e Privati

c) Lasciti, elargizioni, donazioni

d) Fondo di riserva ordinaria ed eventuali eccedenze devolute ad aumento del patrimonio

 

Organi dell'Associazione 

9) Gli organi dell'associazione sono:

a) L'Assemblea

b) Il Presidente del Consiglio Direttivo

c) Il Consiglio Direttivo

d) Il Collegio dei Revisori dei Conti con funzioni anche di probiviri

 

Assemblea 

10) Le assemblee saranno ordinarie e straordinarie. Ad esse potranno partecipare solo gli associati al corrente col pagamento dei contributi.

11) Le assemblee saranno convocate ovunque dal Consiglio Direttivo almeno quindici giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, mediante affissione nei locali della sede dell'associazione dell'avviso contenente la data, l'ora ed il luogo stabiliti, nonché l'Ordine del Giorno con le materie da trattare e ciò anche per la eventuale seconda convocazione.

12) L'assemblea ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale, per l'approvazione del bilancio e la nomina alle cariche associative. L'assemblea in via straordinaria sarà invece convocata ogni qualvolta sarà necessario o quando ne facciano richiesta il dieci per cento degli associati aventi diritto di voto.

13) Le assemblee ordinarie deliberano in prima adunanza con la presenza almeno della metà degli associati e con il voto favorevole di tanti associati che in proprio o per delega rappresentino la maggioranza dei votanti. In seconda convocazione deliberano qualunque sia il numero degli intervenuti ed a maggioranza dei votanti. Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

14) Le deliberazioni delle assemblee prese in conformità del presente statuto, della legge e dei regolamenti vincolano tutti gli associati anche se non intervenuti, astenuti o dissenzienti.

15) Gli associati aventi diritto ad intervenire alle assemblee potranno farsi rappresentare da altro associato con delega scritta; ciascun associato non potrà rappresentare più di due altri associati.

16) Le nomine alle cariche associative, se non avvengono per acclamazione, si effettuano a votazione segreta.

17) Ogni associato ha diritto ad un voto.

18) Le assemblee saranno presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o da persona eletta in assemblea. Il Presidente nominerà un segretario, non necessario ove intervenga un notaio. I verbali relativi saranno firmati dal Presidente e dal Segretario. 

19) Il Presidente dovrà constatare la validità delle deliberazioni e delle assemblee.

 

Presidente 

20) Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e ad esso spettano, oltre la firma sociale e la rappresentanza legale di fronte ai terzi ed in giudizio, tutti i poteri di ordinaria amministrazione.

 

Consiglio Direttivo 

21) L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri di cui sei eletti tra gli associati ed il settimo nella persona del rappresentante italiano della European Glaucoma Society. Del Consiglio Direttivo fa parte, in sovranumero, un eventuale Presidente Onorario nominato dal Consiglio Direttivo scelto fra gli Associati e che abbia eccezionali meriti in confronto dell'Associazione stessa. Il Presidente Onorario partecipa attivamente alle Riunione del Consiglio direttivo senza diritto di voto. Al Consiglio Direttivo sono conferiti tutti i poteri anche di straordinaria amministrazione.

22) II Consiglio sarà convocato dal Presidente, con lettera raccomandata spedita ai membri almeno cinque giorni liberi prima di quello fissato per l'adunanza, tutte le volte che si renderà opportuno e quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o il Collegio dei Revisori dei Conti. Il Consiglio può validamente deliberare con la presenza ed il voto favorevole di almeno tre dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I membri del Consiglio durano in carica tre esercizi annuali e sono rieleggibili.

23) Il Consiglio potrà nominare, anche tra estranei, un segretario e un segretario economo ai fini di coadiuvare il Presidente nei compiti affidati.

 

Collegio dei Revisori dei Conti

24) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti eletti anche fra i non associati, per la prima volta nell'atto costitutivo ed in seguito dall'assemblea. Essi durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

25) Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il controllo amministrativo dell'associazione ed ha pure il compito di effettuare periodici controlli di cassa e contabili ogni anno, nonché di verificare il saldo di cassa e bancario redigendone i relativi verbali. Ai revisori competono anche le funzioni di probiviri per la risoluzione delle eventuali controversie insorgibili tra gli associati e l'associazione.

 

Bilancio 

26) Gli esercizi si chiuderanno al trentun dicembre di ogni anno. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio col conto profitti e perni. te sarà presentato all'approvazione della assemblea, corredato dalla relazione del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei Conti.

 

Scioglimento e liquidazione 

27) Sciogliendosi l'associazione e per qualsiasi causa ed in qualunque tempo, l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri e le retribuzioni. Gli eventuali utili risultanti saranno devoluti a giudizio dell'associazione ad enti o associazioni della stessa categoria che perseguano scopi analoghi.

 

Competenza giudiziaria 

28) Per tutte le controversie non composte dal Collegio dei Probiviri è competente il foro della sede dell'associazione.

 

Disposizioni generali 

29) Per tutto quanto qui non espressamente contemplato si rinvia alle disposizioni di legge.

 

Regolamento 

30) Oltre che dalle norme contenute nel presente statuto l'associazione sarà disciplinata nel suo funzionamento da un regolamento interno, da emanarsi dal Consiglio Direttivo e diretto a perfezionare l'organizzazione ed a meglio realizzare gli scopi dell'associazione.

 

Torino, lì 14 aprile 1984


Aggiornamento Statuto


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